Reddito di cittadinanza: cosa deve fare chi ha perso il sussidio
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Direttore: Alessandro Plateroti

Reddito di cittadinanza: cosa deve fare chi ha perso il sussidio

Reddito di Cittadinanza

Un percorso a tappe previsto per chi non riceverà più il reddito di cittadinanza a partire da questo mese: ecco i dettagli.

Dopo il caos scoppiato per lo stop al reddito di cittadinanza, che ha lasciato a bocca asciutta migliaia di famiglie, adesso il governo Meloni vuole correre ai ripari. Come preannunciato nei giorni scorsi, l’idea è quella di proporre un iter a tappe per il Supporto alla formazione e al lavoro.

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Reddito di Cittadinanza
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L’iter da seguire

Il Supporto alla formazione lavoro partirà dal 1° settembre, è potrà essere richiesto dai beneficiari del Reddito di cittadinanza che hanno avuto l’assegno sospeso. Tuttavia, pare che si tratti di un percorso a tappe: ma cosa vuol dire davvero?

Secondo quanto emerso dalla bozza di decreto attuativo, gli ex beneficiari del reddito di cittadinanza potranno presentare domanda all’Inps, tramite spid o patronato. Il richiedente dovrà quindi iscriversi alla piattaforma Siisl (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), non ancora attiva.

Questa servirà a mettere in comunicazione centri per l’impiego, comuni, agenzie per il lavoro e ministero attraverso l’incrocio delle banche dati degli iscritti. Solo dopo le verifiche si potrà firmare il patto di attivazione digitale e la domanda sarà accolta.

Cosa prevede il Sostegno alla formazione lavoro?

Il Sostegno alla formazione e al lavoro vale 350 euro al mese per un massimo di 12 mensilità, un importo quindi nettamente inferiore a quello previsto dal vecchio reddito di cittadinanza. È personale e potrà essere richiesto da più membri della stessa famiglia. 

Per ottenerlo non bisogna superare nessun limite di Isee, e i controlli verranno ripetuti periodicamente. Una volta ottenuto l’assegno, il beneficiario è tenuto a comunicare il proprio stato di attivazione al Centro per l’impiego, anche in via telematica, al più ogni novanta giorni.

Il beneficio decade se il beneficiario rifiuta una proposta di lavoro a tempo indeterminato con retribuzione non inferiore ai minimi salariali stabiliti dai contratti collettivi e un tempo di lavoro non inferiore al 60% dell’orario pieno. Se la proposta è invece per un contratto a tempo determinato il luogo di lavoro non deve distare oltre 80 chilometri dal domicilio del beneficiario.

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ultimo aggiornamento: 4 Agosto 2023 17:41

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